Riforma RCA
La riforma della RCA e l’obbligo di assicurazione
Il D. LGS. 184/23 e i nuovi obblighi
Il D. LGS. 184/23 ha dato attuazione alla Direttiva 2021/2118 del 24 novembre 2021 di cui cerchiamo di mettere in evidenza i passaggi più importanti.
In tema di delimitazione dell’obbligo di assicurazione, la riforma ha ridotto il numero di veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione.
Prima della riforma ogni veicolo a motore era sottoposto ad obbligo assicurativo.
Quali sono i veicoli che hanno l’obbligo di assicurazione?
La riforma ora prevede l’obbligo di assicurazione per:
- 1. Qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, e non su rotaia, con le seguenti caratteristiche: a)Velocità superiore a 25 km/h o b)Peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità superiore a 14 km/h
- 2. Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1)
- 3. I veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Quali veicoli rimangono esclusi dall’obbligo?
Rimangono quindi esclusi dall’obbligo:
- a) I veicoli azionati anche, ma non esclusivamente, da una forza meccanica: le biciclette a pedalata assistita
- b) I veicoli che pesano meno di 25 kg e di velocità inferiore a 25 km/h
- c) I veicoli che pesano più di 25 kg e di velocità inferiore a 14 km/h
- d) I veicoli di qualunque peso, con velocità inferiore a 14 km/h
Ad un decreto ministeriale è quindi delegata la facoltà di assoggettare all’obbligo di assicurazione altri “veicoli elettrici leggeri”.
Quali sono le quattro categorie che rimangono esonerate dall’obbligo?
Ne consegue che monopattini, bici elettriche e mezzi similari, sono quindi espressamente esclusi dall’obbligo di assicurazione. Inoltre, il nuovo art.122 bis cod. ass. prevede altre esclusioni prevede ulteriori esclusioni. Rimangono esonerati dall’obbligo di assicurazione quattro ulteriori categorie di veicoli:
- a) Veicoli “formalmente ritirati dalla circolazione”
- b) Veicoli “il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente”
- c) Veicoli inidonei all’uso
- d) Veicoli il cui “utilizzo è stato volontariamente sospeso sui soggetti di cui all’art. 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione”
I nuovi commi 1 bis e 1 ter dall’art. 122 cod. ass. stabiliscono che l’obbligo di assicurazione sussistono anche quando il veicolo sia posto in circolazione in aree private o vietate alla circolazione. Sotto questo aspetto la riforma sembrerebbe ampliare la vecchia normativa, secondo la quale l’obbligo sussisteva solo nel caso di circolazione su strade pubbliche o a queste equiparate. Il diritto del danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore per i sinistri accaduti in aree private, però, era stato da tempo affermato dalla Corte di giustizia e recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Le novità introdotte dalla riforma al contenuto del contratto sono principalmente due: una modifica alla disciplina dell’attestato di rischio (art. 134 cod. ass.) e l’innalzamento del massimale minimo (art. 120 cod. ass.).
Il massimale minimo è salito ad euro 6.450.000,00 e si applicherà ai soli sinistri successivi al 23 dicembre 2023. Quanto all’attestato di rischio, il suddetto art. 134 ha introdotto la “comunitarizzazione” dell’attestato di rischio e quindi: l’attestato emesso in un Paese dell’Unione Europea produrrà gli stessi effetti dell’attestato di rischio emesso da una impresa con sede in Italia; in secondo luogo la legge vieta ora alle imprese assicuratrici di discriminare gli assicurati “in ragione della loro nazionalità o unicamente sella base del loro precedente Stato membro di residenza”.
Per quanto riguarda gli effetti del contratto, la novità più rilevante è la previsione del diritto dell’assicurato alla sospensione dell’efficacia del contratto, per una durata prestabilita (art. 122 bis cod. ass.) che non può eccedere i 10 mesi, se il contratto di assicurazione ha durata annuale (undici mesi per i veicoli di interesse storico).
*Fonte Assinews n. 360 e 361 del 2024*